Condizioni contrattuali:
Condizioni d´utilizzo - Servizio di recupero crediti
§1 Prestazioni
1. TimoCom Soft- und Hardware GmbH opererà esclusivamente in termini di supporto offerto al committente nella riscossione dell’importo della sua fattura. TimoCom interverrà presso il debitore, a propria discrezione e conformemente ai propri obblighi, per invitarlo ad esprimere la sua posizione ovvero a saldare il credito insoluto.
2. TimoCom non garantisce la sicurezza di un esito positivo quale risultato del suo intervento.
3. Pagamenti, accreditamenti o compensazioni eseguiti dal debitore a seguito di intervento sono da considerarsi come esito positivo dell’intervento se entro 2 settimane dopo il termine di pagamento annunciato il committente non dimostra nei confronti di TimoCom di non aver riscosso il suo credito.
4. Il committente si riserva il diritto di attuare in qualsiasi momento ulteriori iniziative per la riscossione del suo credito.
§ 2 Compensi
1. Il termine di pagamento della fattura coincide con la data di ricevimento della stessa.
2. TimoCom può far valere rispetto all´importo ricevuto dal debitore i propri diritti nei confronti del committente.
3. TimoCom si riserva il diritto di riscuotere l’importo fattura insieme ad altre fatture, a condizione che sia stata precedentemente rilasciata dal committente, nell’ambito del reciproco rapporto d’affari, un’autorizzazione all’addebito in conto. In tal caso il committente conferisce a TimoCom mandato a riscuotere l’importo fattura esente da contestazioni dal conto che registra gli affari reciproci.
§ 3 Inizio e conclusione
1. Il committente è vincolato alla sua offerta d’incarico per tre giorni lavorativi. Il contratto viene posto in essere con l’accettazione dell’incarico da parte di TimoCom. L’accettazione non necessita di alcuna forma particolare e può avvenire anche per tacito assenso. In particolare il contratto deve ritenersi come accettato da parte di TimoCom se essa è in grado di dimostrare di essere già intervenuta presso il debitore entro il sopraindicato arco di tempo.
2. L’incarico può essere disdetto dal committente entro il termine di 2 settimane. In caso di già avvenuto intervento presso il debitore il committente è tenuto a proseguire a fornire notizie circa i pagamenti inerenti alla pratica oggetto dell’incarico, mentre TimoCom mantiene il diritto ai compensi pattuiti.
3. Per entrambe le parti contraenti rimane inalterato il diritto al recesso straordinario per gravi violazioni degli obblighi contrattuali.
4. Qualora nell’ambito di un incarico per un intervento di recupero crediti il committente o il debitore debbano perdere o subire l’estinzione del loro status di cliente, sia il committente che TimoCom hanno il diritto di recedere dal contratto. Quest’ultimo è quindi da ritenersi sciolto per il futuro.
5. Se durante l’esecuzione dell’intervento il credito dovesse rivelarsi prevedibilmente inesigibile l’intervento viene concluso e ne viene data comunicazione al committente. Quale inesigibile è da ritenersi il credito in particolare nei casi in cui sia contestato, ceduto a terzi, titolarizzato o gravato da diritti di terzi oppure nel caso in cui il debitore sia insolvente. Il contratto è quindi da ritenersi sciolto per il futuro.
6. Il committente è obbligato a supportare TimoCom con informazioni adeguate. Nel caso TimoCom non dovesse ricevere, nonostante esplicite richieste, le informazioni necessarie all´esecuzione dell´incarico, avrà diritto a terminare l´incarico e a fatturare i relativi oneri ovverosia il premio fino ad allora dovuto.
§ 4 Responsabilità
1. Timocom risponde per i danni del committente dalla sottoscrizione od esecuzione del contratto solo in caso di grave negligenza o premeditazione. Sono esclusi altri tipi di assuzione di responsabilità.
2. Le limitazioni o le esclusioni della responsabilità, riportate nel presente contratto, concernenti i danni del committente, non hanno validità in caso di:
a) causa intenzionale o colposa grave da parte di TimoCom;
b) violazione colposa di un obbligo contrattuale importante che minaccia l'ottenimento dello scopo contrattuale,
c) responsabilità per frode o concessione di una garanzia;
d) responsabilità secondo il diritto vincolante, come ad es. la legge sulla responsabilità per danno da prodotti oppure
e) responsabilità per il compimento di atti dannosi alla vita o alla salute delle persone compiuti da TimoCom, dal rispettivo personale ausiliare o dai rispettivi rappresentanti legali.
3. Se il committente è un imprenditore, nei casi citati nel precedente capoverso 2, ai punti a) e b), la responsabilità è limitata, in caso di grave negligenza, ai danni tipici contemplati nel contratto.
4. È obbligo del committente accertarsi che crediti aperti siano esigibili e non contestati, così come che TimoCom riceva la documentazione e le informazioni necessarie. Si precisa che il committente può pretendere dal debitore il risarcimento delle spese sostenute per l'intervento di recupero crediti solamente se il debitore è in mora rispetto all'adempimento delle prestazioni dovute e che vi sia obbligato dall´ordinamento giuridico. Questi costi sono esigibili dal committente direttamente nei confronti del debitore.
5. TimoCom si riserva la facoltà di distruggere, alla chiusura della pratica, tutti i documenti non soggetti ad obbligo di conservazione ai sensi di legge.
§ 5 Disposizioni finali
1. Ogni accordo preso necessita della forma scritta.
2. Se il committente non è un consumatore il luogo di adempimento e il foro competente sono Düsseldorf. Le disposizioni contenute nelle presenti condizioni contrattuali sottostanno alla legge tedesca.
3. L’inefficacia di una delle disposizioni contrattuali al momento dell’accettazione di esse o in un secondo tempo non pregiudica l’efficacia di tutte le altre disposizioni o accordi. In tal caso le parti contraenti si impegnano a definire un nuovo efficace accordo, in sostituzione delle disposizioni inefficaci, il quale interpreti nel modo più adeguato gli scopi perseguiti con le disposizioni inefficaci.